PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano compiuto la maggiore età,».

Art. 2.

      1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 27 per cento, ovvero una inabilità temporanea assoluta».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. (Assicurazione facoltativa). - 1. Possono iscriversi all'assicurazione anche le persone che non svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), limitatamente alla prestazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9».

Art. 4.

      1. All'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis» e le parole: «lire 25.000 annue» sono sostituite dalle seguenti: «15 euro annui»;

 

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          b) al comma 2, lettera a), le parole: «lire 9 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «6.714 euro annui»;

          c) al comma 2, lettera b), le parole: «lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «11.271 euro annui».

Art. 5.

      1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «1. Le prestazioni consistono:

          a) in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni;

          b) in un'indennità per inabilità temporanea assoluta, pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi;

          c) nel rimborso delle spese sostenute in conseguenza di infortuni domestici, sempre che siano state sostenute presso una struttura sanitaria pubblica».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «2-bis. L'indennità per inabilità temporanea assoluta è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio».

 

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Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Modalità di attuazione). - 1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli da 7 a 9 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL».

      2. Il decreto di cui all'articolo 11-bis della legge 3 dicembre 1999, n. 493, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.